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Pubblicazioni Avvocato Davide Gori

Testamento olografo: occorre domanda di accertamento negativo per contestare l’autenticita

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 15/06/2015 n° 12307

 

15-6-15Con la sentenza in commento le Sezioni Unite pongono fine ad una divergenza di vedute tra le sezioni semplici in ordine alle modalità di contestazione di un testamento olografo.

Gli orientamenti distonici espressi nel corso degli anni si possono così sintetizzare.

Secondo un primo indirizzo, il testamento olografo, ossia quello redatto e sottoscritto di suo pugno dal de cuius ed avente data certa, va considerato come una qualsiasi scrittura privata. Di conseguenza, colui contro il quale la scheda testamentaria è prodotta e che intende contestarne l’autenticità deve disconoscere tale scrittura, mentre il soggetto che vuole far valere l’efficacia del testamento deve proporre l’istanza di verificazione. (Cass. nn. 7475/2005, 26943/2008, 28637/ 2011).

Per differente impostazione, l’unico strumento per censurare la genuinità del testamento olografo è la proposizione di una querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. cpc.

Tale corrente di pensiero muove dal presupposto che il disconoscimento di una scrittura privata può provenire soltanto dal suo autore, per cui ad esso non si può ricorrere quando sussiste un’alterità soggettiva tra chi ha redatto il documento e chi intende metterne in discussione l’autenticità ( Cass. nn. 16362/03, 8272/ 2012).

Le Sezioni Unite non condividono nessuna delle succitate tesi ed affermano un principio già espresso in una sentenza assai risalente nel tempo, ossia la n. 1545 del 15 giugno 1951.

A parere del Supremo Consesso, la parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e su di essa, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava l’onere della relativa prova.

Tre sono le ragioni sottese a questo ritorno alle origini.

La prima è di ordine sostanziale, atteso che il testamento, ossia l’atto che raccoglie le ultime volontà del de cuius, non può essere equiparato con eccesso di superficialità ad una qualsiasi scrittura proveniente da terzi. La seconda è di natura probatoria, in quanto non è giustificabile il forte squilibrio tra chi si limita sic et simpliciter a disconoscere il testamento e chi ha l’obbligo particolarmente gravoso di dimostrarne la genuinità. La terza è di economia processuale, nel senso che si vuole evitare che il procedimento incidentale conseguente alla querela di falso determini un dispendio di risorse giudiziarie, già di per sé notoriamente scarse.

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